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I detective privati generalmente propongono tariffe giornaliere tra 600 e 1.600 euro , oppure tariffe orarie di circa 50 € all'ora per agente operativo.

In linea generale, la tariffa oraria plicata a un'investigazione privata parte varia in base alle indagini da svolgere e comunque ha  un costo minimo di € 50,00 fino a un massimo di € 160,00 per detective impiegato

Agenzia Investigativa Idfox Investigazioni Private dal 1991, Leader nel campo delle investigazioni private e aziendali, IDFOX vanta un’esperienza di oltre 35 anni ed

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                                       CHI SIAMO

 

Il nostro team di esperti dell’agenzia IDFOX Srl, parla almeno correttamente 5 lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco ed arabo ed è esperto nelle indagini private, aziendali, assicurative e finanziarie internazionali ed opera sotto la direzione dalla Dottoressa Margherita Maiellaro. La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.

 

L’agenzia investigativa International Detective Fox ® “IDFOX Investigazioni “è stata fondata da Max Maiellaro.   

 L’agenzia investigativa IDFOX ha un’esperienza trentennale e opera in Italia e all’Estero, avendo la possibilità di svolgere indagini in più di 170 nazioni al mondo -dalla Svizzera all’Australia e circa 400 corrispondenti on line – incluse le ricerche economiche-bancarie in paradisi fiscali ed Offshore.

Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.

Il Team dell’agenzia IDFOX ® è composta da diverse figure professionali. La collaborazione tra i diversi specialisti permette una presa incarico completa che garantisce la possibilità di completare l’incarico nella sua complessità ( tra i nostri collaboratori annoveriamo ex ispettori vigili urbani, ex commissario Polizia di Stato ed ex vicecomandante vigili del fuoco e vari specialisti ctu ecc.

 

 

 

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                                                 Storia

 

Un investigatore privato, in Italia, è un privato cittadino in possesso di una licenza per l'attività di investigatore.

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori erano quelle che disciplinavano gli istituti di vigilanza privata, contenute nel regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563. L'attività d'investigazione privata vera e propria venne più specificamente regolamentata a partire dal 1926 con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1931. La normativa poneva come requisito fondamentale il possesso di una apposita licenza rilasciata dal prefetto, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prescriveva gli elementi che la domanda dovesse contenere, non regolando però la figura ma demandando al decreto del 1940 l'emanazione di una disciplina più specifica da effettuarsi decreto del Ministero dell'Interno, prevedendo altresì con tale atto l'individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti.

Nel 1989 con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano l'art. 222 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 stabilì che l'autorizzazione all'attività di investigazione privata fosse rilasciata dal prefetto, previo requisito una specifica competenza professionale.[1] Il decreto del Ministero dell'interno 1º dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore in data 16 marzo 2011, ha dettato una specifica disciplina sugli investigatori privati: tra le novità è stata introdotta la distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale, con l'introduzione di relativi requisiti tecnici e formativi richiesti. Diversi aspetti sono poi stati chiarificati nel vademecum operativo al D.M. 269/2010 emanato con circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011.[2][3]

Descrizione

Disciplina normativa

La figura dell'investigatore privato è disciplinata sostanzialmente dal:

* regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Titolo IV Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata);

* regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (in particolare gli artt. da 257 a 260);

* decreto del Ministero dell'interno del 1º dicembre 2010 n. 269.

Il decreto ministeriale ha provveduto alla riorganizzazione della disciplina relativa agli istituiti di investigazione privata e dei requisiti di questi ultimi, introducendo due novità di rilievo:

* il distinguo tra investigatore privato e informatore commerciale;

* la creazione della nuova categoria dell'investigatore dipendente per il quale è prevista una licenza dedicata.

Relativamente al primo punto va segnalato che, come precisato dalla suddetta circolare del Ministero dell'interno del 2011, la netta distinzione tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale si sostanzia nel fatto che quest'ultima si caratterizza per la raccolta di dati relativi alle imprese, concreti i bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell'aggregazioni dei dati raccolti, indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative.

Le attività esercitabili

 

L'art. 5 del decreto ministeriale 269/2010 stabilisce la classificazione delle attività secondo lo schema seguente:[4]

* investigazioni in ambito privato: informazioni richieste da un privato per sua tutela o di un proprio diritto in sede giudiziaria, come ad esempio in ambito matrimoniale (infedeltà coniugale), patrimoniale, (recupero crediti stragiudiziale) familiare (ricerca di persone scomparse);

* investigazioni in ambito aziendale: richieste da enti pubblici e privati, ovvero società anche senza personalità giuridica ed imprese, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria; ad esempio in caso di infedeltà del lavoratore, di contraffazione di prodotti, tutela di marchi e brevetti, del patrimonio scientifico, proprietà industriale, proprietà intellettuale, e beni aziendali in generale, controspionaggio industriale;

* indagini in ambito commerciale: richieste del commerciante al fine di determinare, pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l'esercizio commerciale – (cosiddetto antitaccheggio investigativo);

* indagini in ambito assicurativo: richieste da qualsiasi avente diritto, per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;

* indagini difensive: finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice;[5]

* informazioni commerciali: richieste da enti pubblici e privati al fine della raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società – sia di persone che di capitali – nonché delle persone fisiche ad esse connesse – quali ad esempio i soci, e gli amministratori;

* attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso i locali del committente (es. “buttafuori”).

Assumono particolare rilevanza, all'interno del D.M., le previsioni legislative secondo le quali, non solo le singole attività dell'investigatore privato hanno piena valenza per la tutela di un diritto in sede giudiziale, quanto per il fatto che sono state ora specificate ed autorizzate le singole attività di controllo statico (cosiddetto appostamento), controllo dinamico (cosiddetto pedinamento), fono e video documentazioni, nonché l'utilizzo di localizzatori satellitari (GPS) in ausilio all'attività investigativa di controllo e pedinamento.

Le figure previste

L'art. 4 del D.M. 269/2010 introduce la distinzione tra diverse figure, ognuna con diversi requisiti caratterizzanti ed abilitanti ad una particolare attività.[6] L'allegato G prescrive i titoli richiesti per le rispettive tipologie.

Investigatore titolare

Deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

* a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di laurea in Giurisprudenza oppure almeno triennale nelle seguenti discipline: Psicologia a Indirizzo Forense - Sociologia - Scienze Politiche - Scienze dell'Investigazione - Economia ovvero corsi di laurea equiparati;

* b) aver svolto con profitto un periodo di pratica per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;

* c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate;

oppure

* aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle forze di polizia italiane (FF.PP.) per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

A tale riguardo si chiarisce - ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 24 marzo 2011 - che l'esperienza presso le forze di polizia italiane è alternativa ai requisiti previsti dalla lettera b) e c), ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a).

Investigatore dipendente

* a1) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a2) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF. PP. per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro. (fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare, ex art. di 134 TULPS, da almeno cinque anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private ad indirizzo civile organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.

Informatore commerciale titolare

* a1) diploma di laurea almeno triennale (Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione, Economia ovvero corsi equiparati);

oppure:

* a2) essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente in qualità di titolare d'impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno tre negli ultimi cinque anni

Informatore commerciale dipendente

* a) diploma di scuola media superiore;

oppure:

* a1) aver svolto documentata attività d'indagine - in seno a reparti investigativi delle FF.PP. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria - per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui al punto a).

* b) pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni;

* c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle regioni italiane.

I requisiti richiesti

La licenza

Per poter esercitare è necessario, oltre ad avere i requisiti di cui al DM 1º dicembre 2010 n. 269, possedere una apposita licenza rilasciata dal prefetto, che però è svincolata da limiti territoriali.[7] Al momento della richiesta, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all'art. 5 del decreto del 2010).

Per il rilascio della citata autorizzazione bisogna apposita domanda ai sensi dell'art. 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, previo possesso delle capacità tecniche in relazione ai servizi da esercitare, in assenza dei quali la licenza può esser rifiutata.[8] Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (cosiddetto decreto semplificazioni convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35) pubblicato in G.U. il 9 febbraio 2012, che ha apportato alcune modifiche in tema di investigazioni private, ha anche modificato la durata della validità della licenza, modificando l'art. 13 TULPS, ne ha ampliato la durata da uno a tre anni.[9]

La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011 esplicativa del D.M. 269/2010, ha stabilito che, in attesa delle direttive di formazione obbligatoria di cui all'allegato G, lett. C del D.M. 269/2010, è comunque obbligatorio, al rinnovo annuale della licenza, dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali.

Per quanto riguarda invece le figure degli investigatori dipendenti, i requisiti sono contenuti nell'allegato G del D.M. 269/2010; la validità della licenza degli investigatori dipendenti è però subordinata a quella dell'investigatore titolare d'istituto.

La formazione professionale

L'obbligo della partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico vige per i titolari licenza da meno di 5 anni. Tali corsi devono rispettare i parametri di cui all'allegato G, lett. C punto 5 del D.M. 269/2010.[10]

La circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011, esplicativa del D.M. 269/2010, ha chiarito che all'atto del rinnovo della licenza bisogna dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali, secondo quanto stabilito da disposizioni normative.

Il progetto tecnico organizzativo

Il soggetto che richiede la licenza predispone e presenta al Prefetto, unitamente all'istanza di autorizzazione, il progetto organizzativo, secondo i punti di seguito elencati:

* sede principale, eventuali sedi secondarie (con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali);

* i requisiti dell'impresa e del richiedente la licenza;

* la tipologia dei servizi che intende svolgere;

* il personale che si intende impiegare;

* la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale);

* le dotazioni di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.

Adempimenti obbligatori previsti

L'obbligo di deposito cauzionale

Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono obbligati ad effettuare depositi cauzionali di cui all'art. 137 del T.U.L.P.S.

Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono tenere permanentemente affissa nei locali del loro ufficio - in modo visibile - una tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative prestazioni. Essi inoltre non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite di documento di identità.[11]

Il registro delle operazioni

Ciascun istituto di investigazioni ha l'obbligo di compilare e tenere aggiornato il "registro di polizia" (formalmente "giornale degli affari"), all'interno del quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dalla legge, e deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.[12] Esso deve essere conservato per 5 anni. Per le indagini difensive, su incarico degli studi legali, si utilizza un registro speciale in luogo del registro delle operazioni ordinario.

Il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 chiarisce che nel registro devono essere indicati:[13]

* la data e la specie dell'affare o dell'operazione;

* l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione;

* i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

Il tesserino identificativo

 

Tutti coloro che esercitano l'attività di investigatore privato devono obbligatoriamente munirsi di apposito tesserino identificativo, il cui modello è predisposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo requisiti dettati dal Ministero dell'Interno. Secondo quanto stabilito D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153,

 

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Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence.

COSA FACCIAMO

  • Ctu Indagini tecniche scientifiche
  • Acquisizione cartella clinica e vari atti
  • Perizie di parte – medici legali
  • Accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa (art. 696-bis cpc) e la mediazione (d.lgs 28/2010)
  • Iscrizione a ruolo (Eventuale causa)
  • Spese sentenza (In caso di condanna)
  • Spese A.T.P, 702bis ( fasi della causa)

 

Il nostro cliente viene assistito in tutte le fasi della richiesta di risarcimento, fino al termine del giusto risarcimento. Ti ricordiamo che  termine ultimo per agire legalmente è di 10 anni dalla data del sinistro.

 

In tema di colpa medica la Corte Suprema è più volte intervenuta in modo chiaro e perentorio, sostenendo che “l'errore diagnostico si configura non solo quando non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi da parte di qualsiasi professionista che rivesta nei confronti del paziente una posizione di garanzia ed è quindi destinatario per l’intero dell'obbligo giuridico di impedire l'evento” (Cass., Sez. IV Penale, 22 marzo 2013, n. 13542)


Nello stesso senso la Sez IV della Corte di Cassazione si era già espressa sostenendo che “l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi” (Cass. Pen., Sez. IV, 28 ottobre 2008, n. 46412). 

 La scelta per la mediazione e la ratio del “filtro”

Tutto ciò ha portato a suggerire di suddividere il procedimento di mediazione in due fasi almeno:



  • la prima, diretta a favorire il recupero del contatto comunicativo e del reciproco riconoscimento tra i soggetti coinvolti;


  • la seconda, volta alla individuazione di un punto di equilibrio e di soddisfazione condivisa sul piano risarcitorio, anche attraverso l’esame degli aspetti medico-legali del caso, la cui valutazione tenga conto di tutte le variabili del caso (quali, ad esempio, l’eventuale rilevanza penale dell’illecito oppure anche la diffidenza del paziente o dei suoi familiari rispetto al rappresentante della struttura, in quanto soggetto distante e non sempre in grado di percepire il travaglio umano).


Orbene, l’assistenza di un mediatore particolarmente qualificato e competente ed  ma soprattutto il clima collaborativo che la mediazione dovrebbe contribuire ad instaurare (se ben gestita e se correttamente intesa nel suo spirito più genuino), costituiscono elementi idonei a far cadere su di essa la scelta del “filtro” da esperire.


Come anticipato, il soggetto leso che intenda richiedere giudizialmente il risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria (oppure, in via di azione diretta, nei confronti dell’impresa di assicurazione dell’una o dell’altro, ai sensi dell’art. 12, legge 24 cit.), è obbligato ad esperire uno dei due procedimenti conciliativi in via preliminare, in base alla sua scelta.


La scelta per la mediazione, invece che per l’accertamento tecnico preventivo, oggi, come e più che nel passato, comporta la preferenza per un percorso collaborativo che prescinda dal piano meramente giuridico o anche soltanto tecnico e consenta alla parte istante di instaurare un canale di comunicazione con la parte convocata (struttura sanitaria, esercente la professione sanitaria) che in precedenza non era stato possibile avviare o che, pur avviato, si era interrotto o che si era sviluppato su piani paralleli incompatibili con la dimensione dell’incontro e della comprensione reciproca.

Le nuove Tabelle 2022 del Tribunale di Milano


Le nuove Tabelle 2022 del Tribunale di Milano, alla luce della Cassazione n. 10579/2021 con un sistema a punti, tengono conto ai fini del calcolo di alcune importanti circostanze specifiche come l'intensità del rapporto affettivo


Il Tribunale di Milano ha diramato le nuove tabelle (sotto allegate) relative al risarcimento del danno da perdita parentale. Le nuove Tabelle sono state elaborate nel rispetto dei nuovi principi affermati dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 10579 del 2021. 


Per la loro elaborazione si è provveduto al monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e alla luce dei risultati del monitoraggio si è stabilito che i punti attribuibili in astratto superino i 100 ovvero 118 e 116 "con un CAP pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali."


Liquidazione del danno con sistema a punti

Anche per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale il Tribunale di Milano ha deciso di ricorrere a una tabella basata sul sistema dei punti. Nei casi più gravi di perdita dei genitori dei figli del coniuge o di soggetti assimilati il valore del "punto" base è di euro 3365,00 mentre in caso di perdita di fratelli e nipoti il valore del "punto base" è di euro 1461,20. 


Nel quantificare il danno però il Tribunale di Milano attribuisce particolare rilievo, in ossequio agli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia, a fatti e circostanze non secondarie come l'età della vittima, l'età di chi sopravvive, il grado di parentela e la convivenza.


Valorizzata l'intensità della relazione affettiva

Di particolare interesse ai fini della quantificazione del danno da perdita parentale è però il criterio che fa riferimento alla qualità e alla intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto. 


In questo caso, ai fini della valutazione del danno, si terrà conto non solo della sofferenza interiore patito, ma anche dello stravolgimento della vita della vittima secondaria nella sua dimensione dinamico relazionale. 


Avranno rilievo ai fini della determinazione dell'intensità della relazione affettiva le seguenti circostanze e ovviamente la loro frequenza: 


* la frequentazione di due soggetti in presenza o anche in modalità telefonica o Internet; 

* la condivisione di feste e ricorrenze; 

* la condivisione delle vacanze, di attività lavorative, di passatempi o sport; 

* l'attività di assistenza sanitaria e domestica prestata alla vittima primaria dalla vittima secondaria;

* l'agonia e la penosità derivanti dalla particolare durata della malattia della vittima primaria e della sua incidenza sulla sofferenza della vittima secondaria. 


Tanto per fare un esempio, nel documento riportante le tabelle, il punteggio massimo relativo all'intensità della relazione affettiva potrà essere assegnato ad esempio quando un bambino di 5 anni perde un genitore. In casi come questi, di regola vi è convivenza, condivisione giornaliera di tutte le attività e dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria. 


LA TABELLA IN ORIGINALE: Scarica ora la tabella




Tabelle per la percentuale di invalidità permanente e calcolatori per l’entità del risarcimento.


Disciplinati dall’art.139 del Codice delle assicurazioni private ed approvati tramite Decreti Ministeriali, gli importi per il risarcimento variano in base al punteggio di invalidità permanente e all’età del danneggiato (minore è l’età e maggiore sarà il risarcimento).

 

Il danneggiato, vittima di un incidente stradale con lesioni fisiche oppure di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, per ottenere un risarcimento dall’assicurazione necessita di una perizia medico legale e poi di un avvocato specializzato nel campo risarcimenti danni assicurativi.

 

Punteggio per danno biologico da incidente stradale

Riguardo i risarcimenti assicurativi per le lesioni fisiche subite a causa di un incidente stradale, le valutazioni sulle menomazioni e sull’equivalente in denaro si differenziano in base all’entità dell’invalidità permanente riscontrata nel danneggiato.

Per invalidità permanenti comprese tra 1 e 9 punti percentuali, il Ministero della Sanità, con la Legge n.57 del 5 marzo 2001, ha stabilito l’utilizzo di specifiche tabelle per valutare le menomazioni all’integrità psicofisica di lieve entità.

I medici legali quindi, per assegnare un valore in punti percentuali di invalidità permanente, in base alle lesioni di lieve entità riportate dal danneggiato vittima di incidente stradale, dovranno utilizzare come riferimento le tabelle delle lesioni

In base ai punti percentuali stabiliti dalla perizia medico legale, sarà poi possibile calcolare il risarcimento dell’assicurazione e stabilire l’equivalente in termini monetari.

 

La legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell’art. 5, definisce il danno biologico, come la lesione alla integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, precisando che il danno biologico e’ risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Inoltre, al comma 5 dello stesso articolo, la legge stabilisce che debba essere predisposta una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.


Scopo dunque della tabella e’ quello di indicare parametri numerici da utilizzare ogni volta che, nell’ambito del risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile auto, vi sia la necessità di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire in che misura debba essere quantificata una menomazione permanente alla integrità psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in un tasso compreso tra l’1% ed il 9%.
Di seguito sono elencate le tabelle utilizzate per stabilire la percentuale di invalidità permanente e i calcolatori impiegati per determinare l’entità del risarcimento.

 

SCARICA ORA: TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA'

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