AMBROSIANA ASSOCIAZIONE VITTIME DI MALASANITà
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
DA OLTRE 30 ANNI ESPERTI DEL SETTORE
Ambrosiana risarcimenti è
specializzati in casi di errore medico e malasanità, sia in sede civile che penale.
Da oltre 30 anni che ci occupiamo di antifrode assicurativa per accertamenti di responsabilità professionale medica struttura ospedaliera, grave infortunio sul lavoro e sinistri stradali.
Il team dell’ambrosiana Risarcimenti, dopo aver verificato la fondatezza della causa, sosterrà tutte le spese relative al tuo caso:
La nostra squadra, a cui rivolgersi tempestivamente in casi di malasanità, è composta da esperti medici legali, vari CTU ed esperti avvocati in tutta Italia.
Richiedi una consulenza gratuita per il risarcimento danni, nessuna spesa fino a risarcimento ottenuto!
L’agenzia investigativa Idfox fornisce un valido aiuto in caso di accertamento sinistri e richieste di compensazione. Quando le dinamiche di un sinistro non sono chiare o quando viene richiesto un risarcimento a un gruppo assicurativo è consigliabile avvalersi dell’aiuto di un team di esperti per potersi tutelare a pieno. Tutte le spese necessarie all’accertamento del sinistro, quali perizie tecniche o svolte da medici legali, vengono anticipate interamente dall’agenzia assicurativa. Le nostre attività includono anche l’acquisizione pratica del sinistro presso le autorità competenti e trattative con i liquidatori.
Le aree di competenza dell’agenzia Idfox includono: danni biologici, danni patrimoniali, infortuni sul lavoro, danni a beni o persone a seguito di incidenti stradali e danni in seguito a casi di malasanità, pubblica e privata. Vi invitiamo a contattarci per ricevere assistenza sui vostri sinistri, per potervi fornire la consulenza più adatta al vostro caso.
L’agenzia investigativa IDFOX fornisce documentazioni valide per uso legale, tra le quali: perizie e relazioni tecniche; servizi di osservazione, acquisizione documentali presso vari enti.
CHI SIAMO: GLI ESPERTI DEL SETTORE

L’agenzia investigativa Idfox S.r.l. è diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro.
La direttrice ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo ed assicurativo ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.
L’agenzia investigativa IDFOX Investigazioni è stata fondata da Max Maiellaro.
Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence.
COSA FACCIAMO
- Ctu Indagini tecniche scientifiche
- Acquisizione cartella clinica e vari atti
- Perizie di parte – medici legali
- Accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa (art. 696-bis cpc) e la mediazione (d.lgs 28/2010)
- Iscrizione a ruolo (Eventuale causa)
- Spese sentenza (In caso di condanna)
- Spese A.T.P, 702bis ( fasi della causa)
Il nostro cliente viene assistito in tutte le fasi della richiesta di risarcimento, fino al termine del giusto risarcimento. Ti ricordiamo che termine ultimo per agire legalmente è di 10 anni dalla data del sinistro.
In tema di colpa medica la Corte Suprema è più volte intervenuta in modo chiaro e perentorio, sostenendo che “l'errore diagnostico si configura non solo quando non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi da parte di qualsiasi professionista che rivesta nei confronti del paziente una posizione di garanzia ed è quindi destinatario per l’intero dell'obbligo giuridico di impedire l'evento” (Cass., Sez. IV Penale, 22 marzo 2013, n. 13542)
Nello stesso senso la Sez IV della Corte di Cassazione si era già espressa sostenendo che “l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi” (Cass. Pen., Sez. IV, 28 ottobre 2008, n. 46412).
La scelta per la mediazione e la ratio del “filtro”
Tutto ciò ha portato a suggerire di suddividere il procedimento di mediazione in due fasi almeno:
- la prima, diretta a favorire il recupero del contatto comunicativo e del reciproco riconoscimento tra i soggetti coinvolti;
- la seconda, volta alla individuazione di un punto di equilibrio e di soddisfazione condivisa sul piano risarcitorio, anche attraverso l’esame degli aspetti medico-legali del caso, la cui valutazione tenga conto di tutte le variabili del caso (quali, ad esempio, l’eventuale rilevanza penale dell’illecito oppure anche la diffidenza del paziente o dei suoi familiari rispetto al rappresentante della struttura, in quanto soggetto distante e non sempre in grado di percepire il travaglio umano).
Orbene, l’assistenza di un mediatore particolarmente qualificato e competente ed ma soprattutto il clima collaborativo che la mediazione dovrebbe contribuire ad instaurare (se ben gestita e se correttamente intesa nel suo spirito più genuino), costituiscono elementi idonei a far cadere su di essa la scelta del “filtro” da esperire.
Come anticipato, il soggetto leso che intenda richiedere giudizialmente il risarcimento dei danni nei confronti della struttura sanitaria o dell’esercente la professione sanitaria (oppure, in via di azione diretta, nei confronti dell’impresa di assicurazione dell’una o dell’altro, ai sensi dell’art. 12, legge 24 cit.), è obbligato ad esperire uno dei due procedimenti conciliativi in via preliminare, in base alla sua scelta.
La scelta per la mediazione, invece che per l’accertamento tecnico preventivo, oggi, come e più che nel passato, comporta la preferenza per un percorso collaborativo che prescinda dal piano meramente giuridico o anche soltanto tecnico e consenta alla parte istante di instaurare un canale di comunicazione con la parte convocata (struttura sanitaria, esercente la professione sanitaria) che in precedenza non era stato possibile avviare o che, pur avviato, si era interrotto o che si era sviluppato su piani paralleli incompatibili con la dimensione dell’incontro e della comprensione reciproca.
Le nuove Tabelle 2022 del Tribunale di Milano
Le nuove Tabelle 2022 del Tribunale di Milano, alla luce della Cassazione n. 10579/2021 con un sistema a punti, tengono conto ai fini del calcolo di alcune importanti circostanze specifiche come l'intensità del rapporto affettivo
Il Tribunale di Milano ha diramato le nuove tabelle (sotto allegate) relative al risarcimento del danno da perdita parentale. Le nuove Tabelle sono state elaborate nel rispetto dei nuovi principi affermati dalla Corte di Cassazione a partire dalla sentenza n. 10579 del 2021.
Per la loro elaborazione si è provveduto al monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e alla luce dei risultati del monitoraggio si è stabilito che i punti attribuibili in astratto superino i 100 ovvero 118 e 116 "con un CAP pari al valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali."
Liquidazione del danno con sistema a punti
Anche per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale il Tribunale di Milano ha deciso di ricorrere a una tabella basata sul sistema dei punti. Nei casi più gravi di perdita dei genitori dei figli del coniuge o di soggetti assimilati il valore del "punto" base è di euro 3365,00 mentre in caso di perdita di fratelli e nipoti il valore del "punto base" è di euro 1461,20.
Nel quantificare il danno però il Tribunale di Milano attribuisce particolare rilievo, in ossequio agli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia, a fatti e circostanze non secondarie come l'età della vittima, l'età di chi sopravvive, il grado di parentela e la convivenza.
Valorizzata l'intensità della relazione affettiva
Di particolare interesse ai fini della quantificazione del danno da perdita parentale è però il criterio che fa riferimento alla qualità e alla intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.
In questo caso, ai fini della valutazione del danno, si terrà conto non solo della sofferenza interiore patito, ma anche dello stravolgimento della vita della vittima secondaria nella sua dimensione dinamico relazionale.
Avranno rilievo ai fini della determinazione dell'intensità della relazione affettiva le seguenti circostanze e ovviamente la loro frequenza:
* la frequentazione di due soggetti in presenza o anche in modalità telefonica o Internet;
* la condivisione di feste e ricorrenze;
* la condivisione delle vacanze, di attività lavorative, di passatempi o sport;
* l'attività di assistenza sanitaria e domestica prestata alla vittima primaria dalla vittima secondaria;
* l'agonia e la penosità derivanti dalla particolare durata della malattia della vittima primaria e della sua incidenza sulla sofferenza della vittima secondaria.
Tanto per fare un esempio, nel documento riportante le tabelle, il punteggio massimo relativo all'intensità della relazione affettiva potrà essere assegnato ad esempio quando un bambino di 5 anni perde un genitore. In casi come questi, di regola vi è convivenza, condivisione giornaliera di tutte le attività e dipendenza della vittima secondaria dalla vittima primaria.
LA TABELLA IN ORIGINALE: Scarica ora la tabella
Tabelle per la percentuale di invalidità permanente e calcolatori per l’entità del risarcimento.
Disciplinati dall’art.139 del Codice delle assicurazioni private ed approvati tramite Decreti Ministeriali, gli importi per il risarcimento variano in base al punteggio di invalidità permanente e all’età del danneggiato (minore è l’età e maggiore sarà il risarcimento).
Il danneggiato, vittima di un incidente stradale con lesioni fisiche oppure di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, per ottenere un risarcimento dall’assicurazione necessita di una perizia medico legale e poi di un avvocato specializzato nel campo risarcimenti danni assicurativi.
Punteggio per danno biologico da incidente stradale
Riguardo i risarcimenti assicurativi per le lesioni fisiche subite a causa di un incidente stradale, le valutazioni sulle menomazioni e sull’equivalente in denaro si differenziano in base all’entità dell’invalidità permanente riscontrata nel danneggiato.
Per invalidità permanenti comprese tra 1 e 9 punti percentuali, il Ministero della Sanità, con la Legge n.57 del 5 marzo 2001, ha stabilito l’utilizzo di specifiche tabelle per valutare le menomazioni all’integrità psicofisica di lieve entità.
I medici legali quindi, per assegnare un valore in punti percentuali di invalidità permanente, in base alle lesioni di lieve entità riportate dal danneggiato vittima di incidente stradale, dovranno utilizzare come riferimento le tabelle delle lesioni
In base ai punti percentuali stabiliti dalla perizia medico legale, sarà poi possibile calcolare il risarcimento dell’assicurazione e stabilire l’equivalente in termini monetari.
La legge 5 marzo 2001, n. 57, al comma 3 dell’art. 5, definisce il danno biologico, come la lesione alla integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, precisando che il danno biologico e’ risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Inoltre, al comma 5 dello stesso articolo, la legge stabilisce che debba essere predisposta una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
Scopo dunque della tabella e’ quello di indicare parametri numerici da utilizzare ogni volta che, nell’ambito del risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile auto, vi sia la necessità di effettuare un accertamento medico-legale per stabilire in che misura debba essere quantificata una menomazione permanente alla integrità psicofisica, nel caso questa menomazione rientri in un tasso compreso tra l’1% ed il 9%.
Di seguito sono elencate le tabelle utilizzate per stabilire la percentuale di invalidità permanente e i calcolatori impiegati per determinare l’entità del risarcimento.
SCARICA ORA: TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA'
BLOG: SENTENZE E ARTICOLI
Risponde di omicidio colposo il medico che per imperizia erra
Responsabilità medica: omicidio colposo per il sanitario che si discosta dalle linee guida.
Condannato il medico che per imperizia erra nell'introdurre un sondino nasogastrico e con grave negligenza non esegue i controlli per verificarne il corretto posizionamento (Cassazione n. 39015/2022)
nell'introdurre un sondino nasogastrico e con negligenza grave non esegue i controlli per verificarne il corretto posizionamento: questo è quanto emerge dalla sentenza 17 ottobre 2022, n. 39015 (testo in calce) della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un medico in servizio presso un Centro Neurolesi, essere ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo in danno di un paziente sottoposto ad un ciclo intensivo di riabilitazione, per avere, con imperizia, posizionato un sondino nella trachea dell'uomo, anziché nell'esofago, determinando così la perforazione del bronco e per avere omesso di effettuare i dovuti controlli, secondo quanto prescritto dalle linee guida e dalle buone prassi, per verificare il corretto posizionamento del sondino.
I giudici del merito hanno affermato che l'imperizia nell'esecuzione della manovra di introduzione del sondino e la negligenza nell'omissione del controllo diretto a verificare il corretto posizionamento del sondino non potessero essere qualificate come di grado lieve, specificando che l'imputata non aveva individuato ed osservato le linee guida secondo cui occorreva verificare il corretto posizionamento con controllo radiologico, tenendo conto dello stato di salute del paziente che non aveva il riflesso della tosse.
Responsabilità del medico e della struttura sanitaria pubblica e privata
I fatti per cui è processo erano stati posti in essere sotto la vigenza del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito nella L. 8 gennaio 2012, n. 189, a norma del quale l'esercente della professione sanitaria non è punito se, nonostante abbia rispettato le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, versi in colpa lieve. Detta normativa è stata sostituita dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto l'art. 590-sexies c.p., a norma del quale qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche medico-assistenziali, sempre che ovviamente le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, l'abrogato D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 1, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590-sexies c.p., sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve per negligenza ed imprudenza, sia nel caso di errore determinato da colpa lieve per imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee guida adeguate al caso concreto (Cass. pen., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 8770).
Secondo gli ermellini i giudici del merito hanno correttamente ritenuto la responsabilità dell'imputata, posto che la stessa non aveva individuato le linee guida da applicare nel caso concreto e, comunque, se ne era immotivatamente discostata. In particolare aveva omesso di effettuare il controllo radiologico del posizionamento del sondino, tanto più necessario nel caso in esame in ragione alle condizioni del paziente (paziente allettato, comatoso, che non aveva riflesso della tosse e risposte a stimoli dolorosi).
Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio sulla gravità della colpa, intesa quale deviazione ragguardevole rispetto all'agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, i giudici di merito hanno valutato la posizione dell'imputata e i profili di c.d. personalizzazione del rimprovero; in ragione dell'esercizio della professione all'interno di struttura per neurolesi, l'imputata non poteva ignorare le linee guida che nel caso concreto dovevano essere scrupolosamente osservate proprio per le condizioni specifiche del paziente (Cass. pen., Sez. IV, 29 aprile 2021, n. 18347).